Art. 1.
(Riduzione del numero dei parlamentari).

      1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, le parole: «seicentotrenta» e «dodici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «quattrocento» e «otto».
      2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».
      3. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: «trecentoquindici» e «sei» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «duecento» e «quattro».
      4. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque».